Coronavirus, misurare la febbre ai dipendenti? Scoppia il caso privacy

10 Marzo 2020

C’è una questione giuridica che sta diventando dirimente. Perché impatta sulla salute dei lavoratori e sulla produttività delle aziende, interessa anche le possibili misure anticontagio da dover prendere quando si lavora in linea nella catena di montaggio seppur rispettando la distanza minima tra due persone contenuta nel decreto dell’8 marzo. Le attuali leggi sulla privacy non consentono ai datori di lavoro di misurare la febbre ai loro dipendenti con l’utilizzo degli scanner come avviene negli aeroporti. La differenza sostanziale tra i due contesti è che in fabbrica il dipendente ha un nome e un cognome e quindi non è un dato minimizzato e anonimo come lo è il passeggero che arriva in uno scalo. Le aziende di marca per questo stanno facendo un lavoro di sensibilizzazione perché hanno la priorità di garantire la sicurezza degli stabilimenti e quindi la continuità produttiva necessaria per l’approvvigionamento dei beni primari, come alimenti, detergenti casa e persona.

Immaginate che cosa può succedere se in un grande impianto industriale si verifichi solo un caso di contagio di coronavirus. Varrebbero le disposizioni sanitarie che valgono per tutti: rischio di chiusura dell’impianto per 14 giorni, quarantena per tutti i colleghi. L’authority della privacy, guidata da Antonello Soro, interrogata sostiene di aver comunicato le proprie linee guida il 2 marzo, precedenti però al blocco negli spostamenti esteso da oggi a tutta l’Italia. Il Garante ha spiegato che le misure di carattere sanitario, come la rilevazione della febbre dei dipendenti, vanno coordinate e gestite dagli enti preposti, come le autorità sanitarie e la protezione civile, le uniche al momento tenute a farlo ma stentiamo a credere che possano farlo ora in questo momento di emergenza.

Il lavoratore potrebbe sottoporsi alla rilevazione con i termoscanner soltanto su base volontaria, ma anche questo sarebbe da escludersi in ragione dello stato di soggezione dello stesso nei confronti del datore di lavoro, rilevano alcuni giuristi. Spiega l’avvocato Massimo Maggiore, che il Garante ha imposto alle aziende di astenersi dall’adozione di misure fai da te che comprendano la raccolta a priori e in modo sistematico e generalizzato di informazione sulla presenza di eventuali sintomi influenzali. Però Maggiore rileva come possa configurarsi in questo caso la presenza di un interesse pubblico superiore come prevede l’articolo 9 della normativa europea Gdpr per procedere al trattamento di dati sanitari. L’avvocato Daniele Vecchi, partner dello studio Gop, ritiene sia necessario un giusto bilanciamento fra i due interessi, ma crede che in questo caso possa far leva il decreto 81 del 2008 per la sicurezza sui luoghi di lavoro che permette al datore di lavoro, tramite il medico aziendale, di minimizzare i dati e al tempo stesso tutelare la sicurezza del lavoro e dei lavoratori.

Ha destato interesse il caso della multinazionale Abb che ha misurato la temperatura ai dipendenti degli stabilimenti di Sesto San Giovanni e Vittuone. Una misura che qualche giorno fa aveva inasprito il rapporto con il sindacato per il mancato confronto. “L’emergenza Coronavirus è iniziata il 23 febbraio. Nonostante le richieste di incontro non c’è stata la possibilità di fare un punto, neanche via Skype», lamenta Mirco Rota di Fiom Cgil. Con l’allargamento della zona arancione a tutta Italia Abb potrebbe estendere la misura agli stabilimenti di Frosinone e Pomezia. Anche nella sede di Marcegaglia di Ravenna dalla mattinata di martedì si entra dopo essere passati sotto lo scanner che misura la temperatura. Per gli 870 dipendenti la mensa è chiusa e vengono distribuiti pasti freddi. In questo caso la direttiva è stata votata e approvata dai lavoratori. Perché chi va al lavoro si sente più tutelato.

Fonte: Corriere della Sera – L’economia

Nuove modalità operative a fronte dell’emergenza Coronavirus

A seguito delle disposizioni attuative del DPCM dell’ 8 marzo 2020

Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19″

lo Studio Paci ha adottato modalità agili di lavoro al fine di salvaguardare la sicurezza dei propri dipendenti, collaboratori e clienti.

Sono garantiti tutti i servizi.

Per agevolare l’attività e ricevere risposte in tempi brevi Vi chiediamo di privilegiare le comunicazione tramite mail: segreteria@consulenzepaci.it – dpo@studiopaciecsrl.it

Vi ringraziamo per la collaborazione,
Gloriamaria Paci, Luca Di Leo

Disposizioni sul trattamento dei dati nel contesto emergenziale COVID-19 D.L. 9 marzo n.14

DECRETO-LEGGE 9 marzo 2020, n. 14
Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all’emergenza COVID-19. (20G00030) (GU Serie Generale n.62 del 09-03-2020)
Art. 14  Disposizioni sul trattamento dei dati personali nel contesto emergenziale
1. Fino al termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, per motivi di interesse pubblico nel settore della sanita’ pubblica e, in particolare, per garantire la protezione dall’emergenza sanitaria a carattere transfrontaliero determinata dalla diffusione del COVID-19 mediante adeguate misure di profilassi, nonche’ per assicurare la diagnosi e l’assistenza sanitaria dei contagiati ovvero la gestione emergenziale del Servizio sanitario nazionale, nel rispetto dell’articolo 9, paragrafo 2, lettere g), h) e i), e dell’articolo 10 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, nonche’ dell’articolo 2-sexies, comma 2, lettere t) e u), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i soggetti operanti nel Servizio nazionale di protezione civile, di cui agli
articoli 4 e 13 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e i soggetti attuatori di cui all’articolo 1 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, nonche’ gli uffici del Ministero della salute e dell’Istituto Superiore di Sanita’, le strutture pubbliche e private che operano nell’ambito del Servizio sanitario nazionale e i soggetti deputati a monitorare e a garantire l’esecuzione delle misure disposte ai sensi dell’articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, anche allo scopo di assicurare la piu’ efficace gestione dei flussi e dell’interscambio di dati personali, possono effettuare trattamenti, ivi inclusa la comunicazione tra loro, dei dati personali, anche relativi agli articoli 9 e 10 del regolamento (UE) 2016/679, che risultino necessari all’espletamento delle funzioni attribuitegli nell’ambito dell’emergenza determinata dal diffondersi del COVID-19.
2. La comunicazione dei dati personali a soggetti pubblici e privati, diversi da quelli di cui al comma 1, nonche’ la diffusione dei dati personali diversi da quelli di cui agli articoli 9 e 10 del regolamento (UE) 2016/679, e’ effettuata, nei casi in cui risulti indispensabile ai fini dello svolgimento delle attivita’ connesse alla gestione dell’emergenza sanitaria in atto.
3. I trattamenti di dati personali di cui ai commi 1 e 2 sono effettuati nel rispetto dei principi di cui all’articolo 5 del citato regolamento (UE) 2016/679, adottando misure appropriate a tutela dei diritti e delle liberta’ degli interessati.
4. Avuto riguardo alla necessita’ di contemperare le esigenze di gestione dell’emergenza sanitaria in atto con quella afferente alla salvaguardia della riservatezza degli interessati, i soggetti di cui al comma 1 possono conferire le autorizzazioni di cui all’articolo 2-quaterdecies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con modalita’ semplificate, anche oralmente.
5. Nel contesto emergenziale in atto, ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 1, lettera e), del menzionato regolamento (UE) 2016/679, fermo restando quanto disposto dall’articolo 82 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i soggetti di cui al comma 1 possono omettere l’informativa di cui all’articolo 13 del medesimo regolamento o fornire una informativa semplificata, previa comunicazione orale agli interessati della limitazione.
6. Al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, i soggetti di cui al comma 1 adottano misure idonee a ricondurre i trattamenti di dati personali effettuati nel contesto dell’emergenza, all’ambito delle ordinarie competenze e delle regole che disciplinano i trattamenti di dati personali.

Link al Decreto Legge

Coronavirus, così sono a rischio privacy e altri diritti individuali

5 Marzo 2020

Il diritto alla protezione dei dati personali non è assoluto e può essere limitato ai fini del perseguimento di un obiettivo di interesse pubblico generale preminente o per proteggere diritti e libertà altrui. L’epidemia del Coronavirus non fa eccezione. Vediamo il contesto e cerchiamo di inquadrare le misure intraprese

Tra le vittime del coronavirus rischiano di esserci anche i diritti fondamentali e tra questi la privacy. E’ evidente la difficoltà dell’apparato pubblico nel coordinare aspetti organizzativi e gestionali divenuti oggetto di infinite riunioni.

Chiusure scolastiche frutto di decisioni non uniformi e non concertate a livello nazionale e conseguenti impugnazioni; uffici pubblici che hanno sospeso i front office per l’utenza, mascherine vendute a prezzi esorbitanti, assalti ai supermercati e piazze vuote, discriminazioni varie e mancanza di tutele. Cancellazione di voli da parte di compagnie aeree per mancanza di prenotazioni verso il nostro Paese.

Tra Regioni, Protezione Civile, Asl e Ministero, i cittadini di fatto si perdono nella confusione tra chi realmente è incaricato di gestire l’emergenza e per quali aspetti e chi no.

Inevitabile dunque domandarsi fino a che punto un contagio, in una nazione libera, può minare i diritti e le libertà degli individui e condizionare il reciproco bilanciamento tra essi.

Al di là degli aspetti sanitari, vogliamo quindi approfondire quelli legati alla possibile violazione dei diritti individuali che può scaturire dalla richiesta di controlli sanitari, dalla pesante limitazione dei movimenti, dall’obbligo di quarantene.

Siamo tutti d’accordo sul fatto che poter disporre di informazioni sanitarie attendibili assicura analisi scientifiche affidabili, consente agli epidemiologi di monitorare l’evoluzione della malattia, ai ricercatori di poter sviluppare vaccini e terapie, agli operatori sanitari di alimentare efficacemente la macchina dei soccorsi; non ultimo agli individui di proteggersi.

E dunque, in tale contesto, tra i diritti fondamentali a rischio compressione, anche il diritto alla protezione dei dati personali, specie se quest’ultimi sono di particolare natura, assume un ruolo strategico importante tanto quanto delicato.

Fonte: Agenda digitale – Sicurezza

Soro: la privacy dei pazienti va difesa ma non è un totem

23 Febbraio 2020

Intervista ad Antonello Soro, Presidente del Garante per la protezione dei dati personali
(Di Cristiana Mangani, Il Messaggero, 23 febbraio 2020)

Dove finisce il diritto alla privacy e comincia la tutela dell’interesse della collettività? In questi giorni di paura da coronavirus il dibattito è di grande attualità. Ci sono leggi, dati sensibili, ma anche regole non scritte. C’è chi chiede nomi e indicazioni più precisi, e chi invece ricorda che la salute è un “dato” da non rivelare mai.

A tracciare la linea da seguire è Antonello Soro, Garante per la privacy, secondo il quale vanno contemperati entrambi gli interessi. “Sono informazioni delicate e sensibili – spiega – Tuttavia, l’emergenza legata all’epidemia comprime alcune libertà. Penso ai cittadini che sono nelle caserme per la quarantena proprio per evitare i contagi. In casi così il diritto alla privacy subisce delle limitazioni. Va sottolineato,  comunque, che tutto questo insieme di informazioni deve essere gestito con la giusta cautela da chi si occupa dell’emergenza. E quindi, nel caso attuale, saranno la protezione civile e gli ospedali a dover valutare fino a che punto i cittadini vadano informati. Non è utile, anzi è pericolosa – aggiunge Soro – la rincorsa alle informazioni. Anche perché la priorità resta quella di tutelare chi si trovi già in situazioni di sofferenza”.

Per Francesco Micozzi, docente di Informatica giuridica all’università di Perugia, “le esigenze vanno contemperate”. “Vanno eliminati gli agganci tra il dato personale e la necessità di informare – sottolinea – e lo si può fare rispettando la pseudonimizzazione o l’anonimizzazione. Esempio: arriva in Italia una persona con coronavirus, è necessario che venga rivelato il nome? Evidentemente no. Si metteranno in contatto con lui coloro che hanno il compito di gestire l’emergenza. E i suoi dati personali dovranno rimanere in possesso solo degli operatori sanitari, e in questo caso anche dalla protezione civile. Saranno loro stessi a informare tutte le persone che sono entrate in contatto con chi ha il virus o si sospetta che lo abbia, ma possono farlo senza dame le generalità. Altrimenti il rischio che si corre è una pericolosa caccia all’untore”.

Fonte: 

https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9287748

Seminario Formativo 18 Marzo 2020

A seguito delle ulteriori disposizioni attuative del Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n. 6 in materia di COVID-19 con DPCM firmato l’ 8 marzo 2020, siamo a comunicare che il SEMINARIO FORMATIVO SARA’ RIMANDATO IN DATA DA DESTINARSI

Seminario Formativo 18 Marzo 2020

Cinema Fulgor – dalle 14.00 alle 18.00 – Ingresso gratuito

GDPR E STRUTTURE RICETTIVE:COME AFFRONTARE CONTROLLI E VISITE ISPETTIVE

La partecipazione è riservata agli associati di Federalberghi Rimini

ISCRIZIONE OBBLIGATORIA TRAMITE IL SEGUENTE LINK:
https://cutt.ly/OrcmODS

Era Digitale: Dipendenze e tutela dei dati

La Dott.ssa Gloriamaria Paci in qualità di Presidente dell’ Associazione Protezione Diritti e Libertà Privacy, sarà di nuovo ospite alla trasmissione Focus di Teleromagna!!!
Si parlerà di Privacy Therapy!
Potrete seguire la puntata ⬇️
– Giovedì 12 dicembre ore 13.30 CH14 Teleromagna, ore 17.30 CH11 TR24
In replica
– Venerdì 13 dicembre ore 12.30 CH11 TR24, ore 16.30 CH14 Teleromagna
– Lunedì 16 dicembre ore 21.30 CH11 TR24