Telemarketing, dal Garante sanzione di oltre 6 milioni di euro a Eni Plenitude Dei 747 contratti stipulati in una “settimana campione”, 657 sono arrivati da un contatto illecito

Chiamate promozionali effettuate senza il consenso dell’interessato o rivolte a numeri iscritti al Registro pubblico delle opposizioni e assenza di controlli sui contratti acquisiti tramite contatti illeciti: il Garante per la protezione dei dati personali ha sanzionato Eni Plenitude per 6.419.631 euro.

Il provvedimento arriva a seguito di ben 108 segnalazioni e 7 reclami nei confronti della società, che lamentavano la ricezione di telefonate indesiderate.

Nel corso dell’istruttoria, il Garante ha anche chiesto a Eni Plenitude i dati delle proposte di acquisto effettuate dalla rete di vendita e concluse con l’attivazione di servizi energetici, relativi a una “settimana campione”: su 747 contratti stipulati nel periodo di tempo individuato, 657 sono arrivati da un contatto illegittimo. Numeri che, se fossero ipoteticamente proiettati su un anno, porterebbero a 32.850 forniture attivate in modo illecito.

Risultano gravi, in particolare, le lacune riguardanti il controllo e monitoraggio di agenzie e sub-agenzie e la commistione di data-base. Secondo il Garante, per rispettare la norma non basta allontanare il singolo agente o effettuare attività di audit in caso di anomalie, ma servono misure che impediscano l’ingresso nei sistemi aziendali di contratti stipulati in base a contatti telefonici illeciti o di trarre vantaggio economico da condotte illegittime.

Oltre al pagamento della sanzione, il Garante ha imposto a Eni Plenitude il divieto di ogni ulteriore trattamento dei dati dei reclamanti e dei segnalanti. La società dovrà inoltre comunicare ai 657 interessati contattati illecitamente gli esiti del procedimento in base a un testo da concordare con l’Autorità, predisporre controlli affinché contratti generati da contatti illeciti non entrino nel patrimonio aziendale e garantire il rispetto dei principi del trattamento, con particolare riferimento agli obblighi di aggiornamento, cancellazione e rettifica dei dati personali relativi alla clientela.

Fonte: Garante Privacy

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